Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.11.2022 il D.L.n.176/2022, noto come “Aiuti Quater”.
In particolare l’art.9 di tale Decreto modifica le aliquote e le condizioni di accesso al Superbonus 110% .
Vi riepiloghiamo le novità più rilevanti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 l’aliquota viene ridotta dal 110% al 90%, con alcune eccezioni.
Per i Condomini e gli edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate del medesimo proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, sarà possibile mantenere l’aliquota al 110% fino al 31.12.2023 a condizione di:
effettuare la CILAS, o presentare l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi di demo-ricostruzione entro il 25 11.2022;
e, in caso di interventi su edifici condominiali, adottare la delibera assembleare di approvazione dei lavori in data antecedente al ridetto 25.11.2022.
Per gli edifici unifamiliari, o le unità autonome site in edifici plurifamiliari è prevista una doppia novità:
- gli interventi in corso di esecuzione, con stato di avanzamento lavori (SAL) già completato al 30% alla data del 30.09.2022, potranno conservare l’aliquota al 110% fino al 31.03.2023, cioè per tre mesi in più rispetto alla previgente normativa;
- per gli interventi che avranno inizio dal 1° gennaio 2023 la detrazione spetterà nella misura del 90% anche per le spese sostenute fino al 31.12.2023, a condizione che:
il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento;
l’unità sia adibita ad abitazione principale;
il nucleo familiare non superi la soglia del c.d. “reddito di riferimento”, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Inoltre il Decreto Aiuti in commento prevede un’estensione a 10 anni dell’utilizzo dei crediti fiscali, stabilendo all’art.9 comma 4 che:
<<i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateizzazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica… >>;
<< la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso>>.
Le nuove disposizioni stanno già creando difficoltà in ordine alla presentazione delle pratiche edilizie (CILAS o altri titoli abilitativi a seconda della tipologia di intervento), data la scadenza imminente del 25.11.2022.
Si pone in particolare il problema della completezza formale e/o sostanziale di tali pratiche ai fini sia edilizi che fiscali.
Avv. Nellina Pitto Avv. Giampiero Pino