PROGETTI DI LAVORI DI INGEGNERIA O ANALOGHI. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE.

Una recente sentenza del tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, ha ben delineato, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, la tutela accordata ad ingegneri, architetti e geometri per la progettazione di opere edili laddove il committente li utilizzi anche successivamente alla cessazione del rapporto professionale con l’autore.

Il Tribunale, preliminarmente, ha chiarito che gli elaborati redatti a seguito dell’incarico ricevuto sono da considerare «progetti di lavoro», ai sensi dell’art. 2578 c.c. non «disegni e opere dell’architettura» di cui all’art. 2 n. 5 della L. n. 633/41, con la conseguenza che all’autore la legge non attribuisce un diritto morale d’autore, bensì una tutela formale della sua idea, riconoscendogli il diritto, in caso di utilizzo indebito, ad un equo compenso, ciò a condizione che il progetto: «…presenti soluzioni originali di problemi tecnici…» poi utilizzate da soggetti terzi nell’esecuzione delle loro opere.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.

                        (Avv. Giampiero Pino)                                  (Avv. Niccolò Pino)

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