Vi segnaliamo la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in tema di detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui disciplina è contenuta nelle Legge di Bilancio 2023.
Tutte le somme destinate dai clienti ai suddetti lavoratori a titolo di liberalità, siano esse in contanti o erogate tramite pagamenti elettronici, non sono considerate reddito da lavoro dipendente e sono assoggettate unicamente ad un’imposta sostitutiva del 5 per cento.
Tale nuovo regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. Dette somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Ai fini IVA, le mance corrisposte ai dipendenti dei settori di cui sopra rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro. Ai fini delle imposte dirette tali somme, percepite dal datore e redistribuite al personale, non rappresentano ricavi o costi per lo stesso datore di lavoro, trattandosi di operazioni neutre. La circolare specifica che è rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.
Lo studio resta a disposizioni per ogni chiarimento necessario.
(Avv. Eleonora Lepri) (Avv. Giampiero Pino)