Vi segnaliamo le principali novità riguardanti lavoro ed impresa introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
È stata innalzata per quest’anno la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefits. Rientrano in questa categoria tutti quei beni e servizi forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in aggiunta alla retribuzione: i buoni spesa, le carte d’acquisto di varia tipologia, le somme di denaro erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le bollette di acqua, luce e gas, per le spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tutte queste erogazioni, fino al massimo di 1.000 € annui, non verranno computate nel reddito da lavoro dipendente su cui vengono calcolati le imposte ed i contributi da versare. Se il lavoratore, subordinato o ad esso assimilato (ad es. lavoratori a progetto, co.co.co), ha figli a carico la soglia da rispettare è innalzata a 2.000 € che viene applicata in misura piena ad entrambi i genitori lavoratori anche nel caso di un solo figlio a carico. Per il 2024 non si tiene dunque più in considerazione la soglia dei 258,23 € annui ma i due nuovi limiti di 1.000 e 2.000 €.
Non è poi più previsto il c.d. bonus carburante, di conseguenza se il datore di lavoro intende erogare ai propri dipendenti dei buoni carburante il loro valore dovrà essere ricompreso nelle due soglie descritte sopra.
È stata inoltre confermata, anche per il 2024, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 5% ai premi di produttività, ossia quegli incentivi economici erogati ai lavoratori per premiare il raggiungimento di obiettivi specifici. Questo regime agevolato è applicabile a condizione che siano rispettate alcune condizioni: il premio deve essere erogato in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; tali contratti devono essere depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione; l’erogazione del premio deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità che siano misurabili e verificabili; il lavoratore destinatario del premio deve aver avuto nel 2023 un reddito da lavoro non superiore ad 80.000 €. Laddove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il premio di produttività potrà essere tassato con imposta sostitutiva del 5%, nel limite massimo di 3.000 € annui.
Si segnala poi come, nei casi in cui i contratti collettivi aziendali lo prevedano, il lavoratore possa optare per la conversione totale o parziale del premio in prestazioni di welfare aziendale. L’esercizio di tale opzione comporta vantaggi fiscali e contributivi sia in capo all’azienda che al lavoratore. Mentre infatti il premio di risultato è soggetto ad imposizione contributiva e ad imposizione fiscale, nel caso di conversione in welfare il premio non sconterà né la contribuzione né l’imposizione fiscale, sempre nel limite massimo di 3.000 € annui. In concreto dunque, nel caso ad esempio di un premio di produttività di 1.000 €, l’azienda dovrà affrontare un costo di 1.300 €, dovendo essere versati i contributi, mentre il lavoratore riceverà un importo netto di circa 860 € dal momento che sul premio dovranno essere pagati contributi ed imposte pur se in misura ridotta. Qualora invece il lavoratore opti per la conversione del premio in welfare, il costo affrontato dall’azienda sarà esattamente pari al valore del premio, nel nostro caso 1.000 €, non dovendosi su tale somma versare i contributi, ed il lavoratore riceverà un importo netto pari esattamente al valore del premio, non dovendo versare né contributi né imposte.
Infine la Legge di Bilancio 2024 ha previsto la c.d. assunzione incrementale: se il datore di lavoro assume un lavoratore a tempo indeterminato il relativo costo è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo con una maggiorazione del 20%. Se l’assunzione riguarda lavoratori svantaggiati, come ad esempio disoccupati di lunga data, invalidi, o lavoratori adulti che vivono soli con uno o più figli a carico, la maggiorazione è pari al 30%.
Lo Studio resta a disposizioni per ogni chiarimento necessario.
(Avv. Giampiero Pino) (Avv. Eleonora Lepri) (Dott.ssa Martina Badiali)