DECRETO SALVA-SUPERBONUS

Vi segnaliamo le novità introdotte dal D. L. n. 212/2023 la cui conversione in legge è stata definitivamente approvata senza modifiche in data 20.02.2024 ed è ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto è intervenuto sulla disciplina del “Superbonus”, con l’intento di evitare che il mancato completamento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, degli interventi edilizi che rientrano nell’agevolazione comporti la revoca dei benefici già erogati.

1) Clausola di salvaguardia

In relazione ai cantieri avviati viene prevista una “sanatoria” nell’ipotesi in cui gli interventi non siano stati terminati alla data del 31.12.2023, ivi compreso il caso in cui ciò comporti, con riguardo agli obiettivi di efficienza energetica, il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Per tutti i lavori realizzati per i quali sia stata esercitata l’opzione per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) fino al 31.12.2023, le relative detrazioni non saranno oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come noto, ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. Inoltre, per le opere ancora da terminare, alle spese sostenute a partire dal 1.01.2024 si applicherà l’aliquota del 70% prevista dalla normativa vigente.

2) Fondo per i cittadini a basso reddito

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo criteri e modalità di attribuzione stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene erogato un contributo, per le spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.12.2024, in favore dei soggetti con un reddito non superiore a 15.000 €, a condizione che sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% entro il 31.12.2023. Il suddetto contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3) Novità riguardanti gli interventi nelle zone sismiche

L’opzione di sconto in fattura e/o cessione del credito per le opere di demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 è limitata esclusivamente a quelle che interessino edifici per cui sia stata presentata la richiesta del titolo abitativo entro il 29.12.2023. Per quanto riguarda le spese per gli interventi effettuati nelle zone a forte rischio sismico avviati successivamente al 30.12.2023 i contribuenti sono altresì tenuti a stipulare, entro 1 anno dalla conclusione dei suddetti lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali verificatesi sul territorio nazionale.

4) Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Al fine di evitare l’uso improprio dello sconto fiscale al 75%, la detrazione è stata limitata agli interventi specificamente indicati. Si tratta nei fatti dell’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Sono stati in questo modo esclusi altri tipi di interventi precedentemente ammessi. A fianco di tali limitazioni è stato inoltre previsto l’obbligo di utilizzo del c.d. “bonifico parlante” per il pagamento delle spese agevolate, nonché quello di asseverazione tecnica nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.

Infine, si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 4.04.2024 per tutti i contribuenti il termine ultimo per la comunicazione delle opzioni, di sconto in fattura o di cessione del credito, relativamente alle spese sostenute nel 2023. La medesima proroga trova applicazione anche per gli amministratori di condominio.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Nellina Pitto)                  (Avv. Giampiero Pino)                         (Dott.ssa Martina Badiali)

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