DECRETO LEGGE 19/2024

Vi segnaliamo la pubblicazione, in data 2 marzo 2024, del Decreto-legge 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, il provvedimento contiene rilevanti novità in materia di incentivi alla regolarizzazione contributiva e di contrasto agli appalti irregolari.

In primo luogo, in materia contributiva, il Legislatore è venuto incontro alle imprese facilitando il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) che fino ad oggi era impedito in caso di violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Con il provvedimento in esame viene previso che il DURC potrà essere rilasciato anche in caso di regolarizzazione tardiva delle violazioni riscontrate dagli organi ispettivi.

Inoltre, a partire dal 1° settembre 2024, vengono introdotte ulteriori misure volte a incentivare la regolarizzazione contributiva quali la riduzione delle sanzioni in caso di pagamento spontaneo dei contributi dovuti e l’introduzione di un regime sanzionatorio ancora più favorevole in caso di collaborazione del contribuente con l’INPS per far emergere gli inadempimenti contributivi.

Come ulteriore incentivo per le imprese più virtuose viene introdotta la Lista di conformità INL.

All’esito di accertamenti dell’Ispettorato, in caso non emergano violazioni o irregolarità, quest’ultimo rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco pubblico denominato appunto “Lista di conformità INL”.

I datori di lavoro ai quali è stato rilasciato l’attestato in questione non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori verifiche da parte degli organi ispettivi nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le indagini disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso, invece, di violazioni o irregolarità successivamente accertate l’ispettorato provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità.

Passando al versante sanzionatorio il Legislatore, con la normativa in esame, ha inteso contrastare gli appalti irregolari o, addirittura, simulati e cioè utilizzati per dissimulare contratti di somministrazione di manodopera o di distacco senza assumersi le relative responsabilità.

In tali casi, ove dal contratto e dalla sua pratica esecuzione, gli organi ispettivi traggano la conclusione che esso sia simulato, si hanno due possibili tipi di conseguenze, entrambe di rilevanza penale:

1) Se il contratto non ha i seguenti elementi caratteristici e cioè:

– L’utilizzo da parte dell’appaltatore della propria organizzazione di mezzi;

– L’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori;

– L’assunzione a carico dell’appaltatore del rischio d’impresa;

la conseguenza, oltre a quella lavoristica della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il committente apparente, è, sia per il committente apparente che per l’appaltatore apparente, l’arresto fino a un mese e/o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato per ogni giornata di lavoro.

2) Se invece, l’organo ispettivo riesce a provare il dolo specifico e cioè l’intento fraudolento di eludere norme di legge inderogabili o contratti collettivi, la pena è aumentata e consiste nell’arresto fino a tre mesi e/o nell’ammenda fino a 100 euro per ogni lavoratore occupato per ogni giornata di lavoro.

Sul fronte della disciplina del rapporto di lavoro è stato introdotto l’obbligo di parità di trattamento dei lavoratori in regime di somministrazione, distacco e appalto con i lavoratori dipendenti della società committente, prevedendo che al personale impiegato sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Da ultimo, il Decreto-legge prevede l’introduzione della c.d. patente a punti.

La patente, rilasciata anch’essa dall’ispettorato e obbligatoria dal 1° ottobre 2024, avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, suscettibili di decurtazione in caso di sanzioni comminate dagli enti ispettivi, similmente a quello che accade con le patenti di guida.

 Inoltre, è prevista, in caso di infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente, la sospensione cautelare fino a 12 mesi da parte degli organi ispettivi.

Sarà consentito operare nei cantieri con almeno 15 crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta.

Queste disposizioni non si applicano alle imprese in possesso della certificazione necessaria per l’esecuzione di appalti pubblici di valore superiore a 150.000,00 €.

Ricordiamo che tali novità normative non sono ancora definitive poiché, essendo contenute in un Decreto-legge, dovranno essere convertite in Legge entro 60 giorni e potranno subire eventuali modifiche.

Nonostante la normativa in esame possa rappresentare un elemento di garanzia per i committenti non possiamo non sottolineare una certa frammentarietà e poca incisività della nuova disciplina e ci auspichiamo un maggiore chiarezza in sede di conversione considerata anche la complessità della materia.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e aggiornamenti in materia ad esito della conversione in Legge.

(Avv. Giampiero Pino)                                                                                         (Dott. Andrea Giorgi)

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