Vi segnaliamo che lo scorso 23.10.2024 il Governo ha presentato al Parlamento il Disegno di Legge di Bilancio del 2025, che ha iniziato il proprio iter di approvazione e si trova adesso all’esame della Camera dei Deputati.
Tra le principali novità proposte, troviamo anche la modifica del regime delle auto aziendali ad uso promiscuo, ovvero le auto concesse in uso dal datore di lavoro al dipendente sia per esigenze lavorative, che per esigenze private e personali.
Come è noto, esse rientrano nella categoria dei fringe benefit, rappresentando quindi una retribuzione in natura per il lavoratore, che si aggiunge, per una parte del suo valore, alla «classica» retribuzione in denaro.
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, è previsto che la determinazione in denaro del valore degli autoveicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01.07.2020, utile ai fini della tassazione e della contribuzione, è fissata in una percentuale dell’importo corrispondente al costo chilometrico desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
Nell’attuale formulazione, detta percentuale varia a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo.
All’art. 7 del DDL di Bilancio 2025 è previsto che, per i contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025, il calcolo del valore di tale fringe benefit non dipenda più sulle emissioni di CO2, ma si basi invece sulla tipologia di alimentazione del veicolo.
Nello specifico, fermo restando il costo chilometrico di cui alle tabelle nazionali ACI moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km come base di calcolo, la proposta è quella di determinare il valore dell’auto aziendale ad uso promiscuo, utile ai fini della tassazione e contribuzione, come segue:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi «plug-in»;
- 50% per gli altri veicoli alimentati diversamente (diesel, benzina, gpl).
Per fare un esempio pratico, consideriamo un’auto aziendale concessa ad uso promiscuo modello Peugeot E-308, elettrica. Con il nuovo sistema di calcolo, valido per i contratti successivi al 01.01.2025, il reddito annuo cui corrisponde il benefit «auto aziendale» sarà così calcolato:
15.000 (percorrenza km convenzionale) x 0,4468 (costo km tabelle ACI) x 10% (percentuale per veicoli elettrici) = 670,20 €
Per la medesima auto, concessa con contratto anteriore, con il sistema attualmente in vigore, nonostante l’applicazione della percentuale minima (25%) per le emissioni di CO2 pari a zero, il valore annuale del benefit ammonterebbe, invece, a 1675,50 €.
Detta modifica è, infatti, diretta ad incentivare l’uso di veicoli elettrici e la riduzione delle emissioni, al fine generale di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Infine, ricordiamo che, trattandosi di fringe benefit, il valore dell’auto aziendale ad uso promiscuo continua ad essere rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione fiscale e contributiva che, ad ora, sembra essere stata confermata anche per il 2025 in 1.000,00 € per i lavori dipendenti in generale e 2.000,00 € per quelli con figli a carico.
Ribadiamo che le novità anticipate saranno definitive solo all’esito dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025 e sono, pertanto, ancora suscettibili di modifica.
Lo Studio resta, come sempre, a disposizione per ogni chiarimento.
(Avv. Giampiero Pino) (Dott.ssa Emma Vannelli)