IL «COLLEGATO LAVORO» È LEGGE

Vi segnaliamo che in data 28.12.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024, ovvero il cosiddetto «Collegato Lavoro», che entrerà in vigore il 12.01.2025.

Di seguito illustriamo brevemente gli istituti interessati e le principali novità previste:

  • Dimissioni per fatti concludenti: viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro di imputare la risoluzione del rapporto di lavoro alla volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per oltre 15 giorni.
  • Cassa integrazione: il lavoratore in regime di cassa integrazione potrà svolgere un’attività di lavoro, autonomo o subordinato presso un altro datore e sospendere la percezione del trattamento di integrazione salariale per le sole giornate di lavoro effettuate, anziché per tutta la durata del rapporto di lavoro. Rimane ferma la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso di mancata comunicazione preventiva di svolgimento dell’attività lavorativa alla sede territoriale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
  • Periodo di prova nei contratti a tempo determinato: salvo previsioni più favorevoli nel CCNL, la durata della prova si determinerà in 1 giorno di lavoro effettivo ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto. In ogni caso, per i contratti di durata non superiore a 6 mesi, la prova non può essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15, mentre per quelli di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12, la prova non può durare meno di 2 giorni, né più di 30.
  • Somministrazione di lavoro: in primo luogo viene previsto che il limite quantitativo di utilizzo dei lavoratori somministrati a termine (30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore) non si applichi, oltre che alle categorie già previste, anche ai lavoratori over 50, ovvero assunti per l’avvio di nuove attività, da imprese start up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici programmi e spettacoli televisivi o radiofonici, per sostituire lavoratori assenti, o, ancora, assunti da un’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. In secondo luogo, viene soppressa la disciplina transitoria secondo cui, fino al 30.06.2025, l’utilizzatore poteva avvalersi del medesimo lavoratore anche per più di 24 mesi se questi era assunto da un’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato. Tale soppressione sembra riportare in vigore quanto originariamente chiarito dalla circolare n. 17/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ovvero che, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra un’agenzia di somministrazione e il lavoratore, la durata complessiva della missione, o delle missioni, a tempo determinato non è sottoposta a limiti massimi. Tuttavia, come previsto anche nella scheda di lettura del DDL della presente Legge, detta disposizione necessiterà di un futuro chiarimento esplicito. Infine, viene escluso l’obbligo della causale per i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
  • Apprendistato: viene introdotto il contratto unico di apprendistato duale. In poche parole, chi è assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, una volta conseguiti tali titoli potrà ottenere la trasformazione del proprio contratto non soltanto in apprendistato professionalizzante, finalizzato a conseguire la qualifica professionale, come previsto nella vigente disciplina, ma anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale. Ciò consentirà finalmente all’«apprendista» neo-diplomato di rimanere, con un’unica relazione contrattuale, inserito nell’organizzazione aziendale in cui ha svolto il precedente periodo di apprendistato, anche nel caso in cui voglia proseguire il proprio percorso di studi.
  • Disciplina dei contratti misti: viene introdotta la possibilità, per le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali, di prestare la propria attività lavorativa in favore del medesimo datore di lavoro in parte come lavoratore autonomo, potendosi avvalere del regime fiscale forfettario, e in parte come lavoratore subordinato. Ciò sarà possibile a condizione che il datore di lavoro occupi più di 250 dipendenti e che il contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale o a tempo indeterminato, preveda un orario non inferiore al 40% e non superiore al 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

Lo Studio rimane come sempre a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.

(Avv. Giampiero Pino)                         (Avv. Eleonora Lepri)                     (Dott.ssa Emma Vannelli)

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