La Legge di Bilancio 2025 ha modificato gli artt. 51 e 95 del TUIR prevedendo la necessità che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto siano effettuate con strumenti di pagamento tracciati.
In forza del nuovo art. 51, affinché il rimborso per le spese di trasferta non concorra a formare il reddito del dipendente, è necessario che egli le abbia sostenute con strumenti di pagamento tracciati.
Lato impresa, invece, il nuovo art. 95 stabilisce che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto direttamente sostenute dall’azienda per la trasferta del dipendente, nonché i relativi rimborsi analitici, sono costi deducibili dal reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con strumenti tracciati.
Tali modifiche generano problemi interpretativi e pratici rilevanti.
Ad esempio, se un dipendente effettua una trasferta all’estero, in uno Stato in cui gli strumenti di pagamento elettronici non sono diffusi, e lì sostiene spese documentate effettuando però il relativo pagamento in contanti, ed una volta tornato in Italia riceve il relativo rimborso in busta paga il rimborso tale costo sarà deducibile per l’azienda? O, al contrario, dal momento che la spesa è stata effettuata dal dipendente in contanti, ciò determina automaticamente l’imponibilità per il dipendente e la non deducibilità per il datore di lavoro?
Ciò che appare chiaro dalla lettura delle nuove disposizioni è che se un dipendente paga le spese di trasferta in contanti il successivo rimborso erogato dal datore di lavoro sarà per lui imponibile.
Un aspetto che invece non appare chiaro dalla lettura della norma, è se, laddove il datore di lavoro effettui il rimborso analitico delle spese documentate dal dipendente in busta paga, tale costo sia deducibile dal reddito d’impresa.
La risposta positiva o negativa a tali domande ha effetti pratici notevoli, in particolare appare irragionevole che il datore di lavoro sia costretto a rimborsare le spese di trasferta al dipendente e a non poter dedurre dal proprio reddito il relativo costo solo perché il dipendente ha effettuato il pagamento in contanti.
I dubbi interpretativi e pratici evidenziati hanno indotto lo Studio ad inoltrare un interpello all’Agenzia delle Entrate.
Vi terremo aggiornati.
(Avv. Giampiero Pino) (Dott.ssa Martina Badiali)