ALIUD PRO ALIO IN MATERIA DI FORNITURA DEL CALCESTRUZZO

Si segnala la recente sentenza n. 13214/2024, pubblicata lo scorso 14 maggio, con la quale la Corte di Cassazione si è espressa in materia di compravendita di “aliud pro alio”, ossia di consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito.

Nel caso esaminato dalla Corte era stato contestato l’inadempimento del venditore all’obbligazione assunta (vendita di calcestruzzo RCK 250) in ragione della fornitura di un tipo di calcestruzzo di classe inferiore a quella promessa.

L’acquirente aveva ritenuto il diverso materiale inidoneo all’uso convenuto e aveva invocato il rimedio della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno, configurando la fattispecie come “aliud pro alio”.

Il venditore si era difeso qualificando la fattispecie come mero “vizio” del bene venduto ed eccependo la prescrizione del diritto rivendicato.

La Suprema Corte, alla luce delle risultanze della C.T.U., ha affermato che: “solo l’esistenza di deficienze strutturali del conglomerato cementizio, tali da non consentire che esso assolvesse alla funzione per la quale era stato richiesto, integrerebbe la consegna di aliud pro alio”.

Ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e quindi, a fornire l’utilità presagita.”

In sintesi, solo qualora il bene consegnato risulti completamente inidoneo ad essere utilizzato potrà trovare spazio la più ampia tutela riconosciuta nella fattispecie di “aliud pro alio”: le azioni di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, sottratte ai termini brevi di decadenza e prescrizione.

Negli altri casi troveranno, invece, applicazione le azioni di garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità, soggette ai noti termini decadenziali (8 giorni dalla scoperta per la denuncia) e prescrizionali (1 anno dalla consegna).

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

(Avv. Nellina Pitto)                                                                                              (Dott. Andrea Giorgi)

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