È stato convertito in legge il Decreto Legge nr. 19/2024 già oggetto di una nostra precedente circolare.
La legge di conversione lascia nella sostanza inalterata la disciplina di alcuni istituti, in particolare appalto, somministrazione e distacco, già regolati dal decreto legge.
Per quanto interessa, intendiamo nuovamente richiamare la vostra attenzione sui detti istituti, visto che il mancato rispetto delle norme coinvolge sia il committente che l’appaltatore o somministratore o il distaccatario.
In estrema sintesi il principio a cui si ispira la norma è che il costo del lavoro non può essere strumento per la concorrenza fra imprese.
In tal senso, con una norma per il vero poco chiara, la legge sancisce che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto, deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale maggiormente rappresentativo nel “settore o per la zona”, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Poiché la norma prevede poi la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore si può ben comprendere come per il committente che può essere anche il privato cittadino che commissiona la realizzazione di una ristrutturazione della propria casa di abitazione, diventi obbligatorio accertarsi preventivamente ed anche prima del saldo del prezzo dell’appalto, del rispetto di tale norma. E’ altrettanto ovvio che tali incombenze ricadranno sui professionisti incaricati, siano essi il progettista o il direttore dei lavori.
Il fine della normativa sopra descritto è ulteriormente confermato da un ulteriore norma che, per gli appalti pubblici di valore pari o superiore a 150.000,00 € e per quelli privati di valore complessivo pari o superiore a 500.00,00 € , prescrive che il responsabile del progetto negli appalti pubblici e il committente in quelli privati, prima di procedere al saldo finale dei lavori, debbano verificare la congruità dell’incidenza del costo della mano d’opera sul valore complessivo dell’opera.
Per gli appalti privati la mancata verifica o la mancata previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria prima del saldo finale, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 a carico del committente.
Un’ultima notazione ci pare importante: è bene sottolineare che le norme in commento si riferiscono anche agli appalti di servizi, come può essere quello della mensa o del servizio di vigilanza appaltata dall’azienda a terzi.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.
(Avv. Giampiero Pino)