L’art. 1655 c.c. definisce appalto «il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».
Alla luce della definizione sopra riportata, anche nei casi in cui, ad esempio, un’impresa decida di affidare ad un soggetto terzo la realizzazione di lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla stessa, come avviene spesso nei settori tessile della pelletteria, oppure orafo, questa dovrà fare attenzione, in quanto si tratta di attività qualificabili come appalto, che soggiacciono, quindi, alla disciplina in tema di sicurezza sul lavoro e di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introdotta dal «Decreto PNRR».
In particolare, richiamando le nostre precedenti circolari del 18.03.2024 e del 06.05.2024, si ricordano brevemente di seguito gli obblighi più rilevanti imposti dalla nuova normativa e le relative sanzioni.
In primo luogo, ai sensi della nuova normativa, il Committente rischia di incorrere in una responsabilità solidale con l’appaltatore, nel caso in cui ai lavoratori impiegati nelle attività di appalto non sia garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale maggiormente rappresentativo nel «settore o per la zona», il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto stesso.
In secondo luogo, per gli appalti privati di valore pari o superiore a 70.000,00 € – soglia modificata dal «Decreto coesione», non ancora convertito in legge, che ha sostituito quella di 500.000,00 € precedentemente prevista – il Committente, prima di procedere al saldo finale dei lavori, ha adesso l’obbligo di verificare che l’incidenza del costo della mano d’opera sia congruo rispetto al valore complessivo dell’opera.
Nel caso in cui, infatti, lo stesso proceda al saldo in assenza di un esito positivo della verifica o senza che l’impresa affidataria dei lavori abbia regolarizzato la propria posizione, potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa da 1.000,00 € a 5.000,00 €.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti
(Avv. Giampiero Pino) (Dott.ssa Emma Vannelli)