Si segnalano le novità riguardanti la sorveglianza sanitaria introdotte dal Collegato Lavoro (L. n. 203/2024), entrato in vigore il 12.01.2025.
- Visita preassuntiva
Una prima novità riguarda la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre già in fase preassuntiva il lavoratore, per il tramite del medico competente, ad una visita medica preventiva volta a verificare la sua idoneità alla mansione specifica. È dunque venuto meno il generale divieto per il datore di lavoro, previsto dall’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, di effettuare accertamenti sanitari sui lavoratori al fine di verificarne l’idoneità alla mansione, se non per mezzo del servizio sanitario nazionale.
- Visita precedente alla ripresa del lavoro
Una seconda novità riguarda invece l’obbligatorietà della visita medica cui deve sottoporsi il lavoratore prima della ripresa del lavoro nei casi assenza dovuta a motivi di salute protrattasi per più di 60 giorni continuativi. Il Collegato Lavoro riconosce al medico competente la facoltà di valutare se la visita medica sia necessaria ovvero inutile. In altri termini, non sarà più automatica la sottoposizione del lavoratore alla visita medica prima della ripresa del lavoro, ma il medico competente potrà rilasciare il giudizio di idoneità alla specifica mansione anche senza procedere alla visita medica, laddove non la ritenga necessaria.
- Utilizzo di esami già effettuati
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità per il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e di indagini diagnostiche, di tener conto delle risultanze dei medesimi esami ed indagini già effettuati dal lavoratore e contenuti nella sua cartella sanitaria e di rischio. Tali risultanze potranno essere utilizzate dal medico competente anche nella valutazione circa la necessità di sottoporre il lavoratore alla visita medica prima della ripresa del lavoro. La misura è chiaramente volta a evitare la ripetizione degli stessi esami ed indagini con conseguente risparmio di costi per il datore di lavoro il quale, come noto, è tenuto a sostenere i costi delle indagini diagnostiche e degli esami clinici ritenuti necessari dal medico competente.
- Competenza per il ricorso contro i giudizi espressi dal medico competente
Infine, un’ultima novità riguarda la competenza a decidere sui ricorsi contro i giudizi espressi dal medico competente. Il Collegato Lavoro ha eliminato il riferimento all’organo di vigilanza attribuendo definitivamente la competenza all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Quest’ultima, dopo aver disposto eventuali ulteriori accertamenti, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio del medico competente.
Lo Studio resta a disposizioni per ogni chiarimento necessario.
(Avv. Giampiero Pino) (Avv. Eleonora Lepri) (Dott.ssa Martina Badiali)