Si segnalano due recentissime pronunce con cui il Tar Lazio Roma, sentenza n. 8580 del 30.04.2024 e il Tar Veneto, Venezia, sentenza n. 632 del 20.03.2024, hanno confermato che la legge sull’equo compenso dei professionisti (L.n.49/2023) si applica anche ai contratti pubblici relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e che non è consentito il ribasso sui compensi professionali in deroga a tale normativa.
Come noto, la finalità della Legge n.49/2023 è quella di incrementare la tutela dei professionisti nell’ambito dei rapporti d’opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di “contraenti deboli”.
L’art.3 stabilisce che: «Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenuto conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale».
La norma consente inoltre al professionista di impugnare davanti al Tribunale l’esito della gara o qualsiasi altro accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati dai citati decreti e di chiederne la rideterminazione giudiziale.
Il Decreto che stabilisce i parametri per i professionisti tecnici è il D.M. 17 giugno 2016.
Su tali premesse i citati Tribunali Amministrativi hanno affermato che l’interpretazione letterale e teleologica della Legge n.49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici e che non è ravvisabile alcuna antinomia tra tale legge e il Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023).
I Giudici hanno evidenziato come, a seguito dell’entrata in vigore di tale legge, le tariffe professionali stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero parametro di riferimento per le stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento, bensì sono da considerarsi parametro vincolante ed inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e di architettura, con la conseguente impossibilità per gli operatori di sottoporre a ribasso i compensi nell’ambito delle gare da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta qualitativamente migliore in base al rapporto qualità/prezzo.
Le sentenze in esame chiariscono che: «il compenso determinato dall’Amministrazione ai sensi del D.M 17.06.2016 deve ritenersi non ribassabile dall’operatore economico, trattandosi di “equo compenso” il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa. Nondimeno, trattandosi di una delle plurime componenti del complessivo “prezzo” quantificato dall’Amministrazione, l’operatività del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l’operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori. Siffatta conclusione, oltre ad assicurare la coerente e coordinata applicazione dei due testi normativi, consente di escludere che la L. 49 del 2023 produca di per sé effetti anticoncorrenziali o in contrasto con la disciplina dell’Unione Europea».
Il Tar Veneto ha inoltre precisato che nell’ipotesi in cui il bando di gara non prevedesse espressamente l’applicazione della legge sull’equo compenso e non precludesse la formulazione di offerte economiche al ribasso sulla componente “compenso” del prezzo stabilito, tale lacuna dovrebbe ritenersi integrata dalle norme imperative della stessa legge n.49/2023 che, come detto, sanzionano con la nullità le clausole, e/o gli esiti di gara, che prevedano un compenso iniquo.
In tali fattispecie, tramite il meccanismo di “integrazione” sopra descritto potrà essere tutelato l’affidamento degli operatori economici sul legittimo esercizio dell’azione amministrativa.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.
(Avv. Nellina Pitto) (Dott. Andrea Giorgi)