Vi segnaliamo il D.M. del 25.06.2024 che ha previsto una maxideduzione del costo del lavoro pari al 120% o 130% a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Nel caso di incremento del numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato è possibile, ai fini della determinazione del reddito, operare una deduzione del costo del lavoro maggiorato del 20% o 30%, a seconda della categoria di lavoratori assunti.
Possono beneficiare di tale agevolazione le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali (limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale), le società di persone, le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni (anche in forma di associazione professionale o di società semplice) che svolgono attività di lavoro autonomo. Restano dunque esclusi dal beneficio in oggetto i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa e coloro che non esercitano arti e professioni.
Le imprese e i professionisti potranno beneficiare dell’agevolazione a condizione che abbiano esercitato effettivamente l’attività per tutto il 2023.
Il beneficio fiscale viene riconosciuto nei casi in cui siano integrate due condizioni:
- il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta 2024, sia superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente;
- il numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta antecedente.
Deve dunque esserci un incremento reale del numero di dipendenti. In caso contrario, il solo incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio della deduzione del costo maggiorato.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale non rilevano solo le nuove assunzioni, ma anche le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Infine, rilevano altresì i lavoratori con contratto a tempo parziale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CCNL.
In sostanza, se, ad esempio, al termine del periodo d’imposta agevolabile il costo dei nuovi assunti è pari a 40.000 € e l’incremento del costo complessivo del personale è pari a 50.000 €, dovrà prendersi quale base di calcolo per la maggiorazione il costo dei nuovi assunti.
Così individuata la base di calcolo, il D.M. prevede due diverse aliquote di maggiorazione del costo del lavoro ai fini della determinazione del reddito: il costo del personale è maggiorato di un importo pari al 20% e di un ulteriore 10% del costo effettivamente sostenuto dall’impresa in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili ad una delle categorie meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato 1 del D. Lgs. n. 216/2023, tra cui, ad esempio, donne vittime di violenza, disabili, donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile per under 30.
Lo Studio resta a disposizioni per ogni chiarimento necessario.
(Avv. Giampiero Pino) (Dott.ssa Martina Badiali)