Come è noto, ai sensi della L. 30.12.23 nr. 213, art. 1 commi da 101 a 112, entro il 31.03.2025 le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, avrebbero dovuto, stipulare la polizza a copertura dei danni a:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.
Tuttavia, già da tempo si sollecitava una proroga per la scadenza del termine di una legge che non esitiamo a definire pasticciata e, in alcune parti, incoerente.
Va subito evidenziato, infatti, che la legge non comporta sanzioni immediate per le imprese che non adempissero all’obbligo di assicurarsi perché, con una formula abbastanza incomprensibile, la legge prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione: «si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi o catastrofici».
Cosa significa «si deve tener conto» non siamo in grado di spiegarlo, vedremo se i Ministeri competenti chiariranno.
In ogni caso l’assenza di sanzioni dirette e immediate potrebbe indurre l’imprenditore ad evitare di accollarsi l’ennesimo costo in momenti come quelli attuali e, tuttavia, le espressioni lessicalmente e giuridicamente approssimative utilizzate, lasciano aperta la possibilità, ad esempio, che in caso di un evento calamitoso, l’impresa si veda rifiutata anche la Cassa Integrazione che chiedesse di utilizzare per i propri dipendenti.
Risulta, peraltro, che in caso di accesso a finanziamenti agevolati per i quali sia necessario la riassicurazione del credito, istituti come il Mediocredito richiedano già ora la stipula della polizza anticalamità naturali.
Ulteriori problemi interpretativi si pongono nell’ipotesi in cui l’impresa sia conduttrice di un immobile di proprietà altrui: in questo caso, a meno di non voler ritenere che il conduttore debba assicurare anche l’immobile, circostanza assurda, è evidente che l’impresa assicurerà solo macchinari e impianti, con il risultato tuttavia che, in caso di calamità naturali, ove l’immobile, eventualmente di proprietà di un privato, non sia assicurato, l’impresa si vedrà risarcire il danno per impianti e macchinari, ma non potrà comunque esercitare la sua attività.
Un ulteriore problema interpretativo è posto dal comma 106 che prevede che «l’obbligo di assicurazione non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da un abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione».
Ad una prima lettura sembrerebbe che, chi eserciti l’attività in immobili parzialmente o totalmente abusivi, non abbia l’obbligo di stipulare la polizza, ma possa essere ammesso a contributi e sovvenzioni in caso di calamità naturali!
È ovvio che non è questa l’interpretazione corretta e, tuttavia, non si comprende quale sia il fine della norma, anche perché, sempre nel caso dell’immobile condotto in locazione, il conduttore potrebbe non essere a conoscenza di eventuali abusi, oppure ed ancora, l’abuso edilizio potrebbe essere scarsamente rilevante.
In conclusione, noi riteniamo che stipulare la polizza sia una scelta prudenziale consigliata da tutti i recenti eventi metereologici ma, in occasione della stipula di una nuova polizza o revisione di quella in vigore, sarebbe opportuna una verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile. Ciò ai fini della operatività della copertura, piuttosto che dell’osservanza della norma di legge.
Alla luce di tutte queste premesse, proprio ieri, in data 31.03.2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 39/2025, che è intervenuto sull’obbligo di stipula delle suddette polizze, prorogando il termine, come segue:
- al 01.10.2025 per le imprese di medie dimensioni;
- al 31.12.2025 per le imprese di piccole dimensioni e per le microimprese.
Rimane invece fermo al 31.03.2025 l’obbligo per le grandi imprese, le quali possono tuttavia
beneficiare di una moratoria di 90 giorni per adeguarsi.
Detto Decreto Legge è già in vigore, ma non escludiamo ulteriori modifiche e/o proroghe in sede di conversione, la quale dovrà avvenire entro i prossimi 60 giorni.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.
(Avv. Niccolò Pino)