Segnaliamo la prossima entrata in vigore del Regolamento in oggetto il cui obiettivo è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare dei soggetti deboli, bambini, anziani e disabili, dettando norme essenziali in materia di sicurezza sui prodotti di consumo.
Il Regolamento abroga la Direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti del 2001.
Esso trova applicazione per prodotti per cui non esistono norme specifiche, nazionali o dell’Unione, che ne disciplinino la sicurezza. In tali casi si applica la disciplina specifica mentre il Regolamento è applicabile per le parti non specificatamente regolate.
Il Regolamento non si applica: ai medicinali, agli alimenti, a piante ed animali vivi e relativi prodotti e sottoprodotti, ai prodotti fitosanitari, ai mangimi, ai mezzi di trasporto gestiti tra prestatori di servizi istituzionali, agli aerei ed agli oggetti di antiquariato o collezione ed ai prodotti da riparare o ricondizionare chiaramente contrassegnati come tali.
La normativa individua i soggetti destinatari dell’obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e, in attuazione dell’obiettivo di garantire sempre e comunque la sicurezza del prodotto, estende l’obbligo del Fabbricante anche a: importatore e cioè chi immette sul mercato un prodotto originario di un paese terzo; chi fa fabbricare un prodotto e lo commercializza con il proprio nome o marchio; il distributore; il fornitore di servizi di logistica; il fornitore di mercato on line; il distributore.
In altri termini tutta la «catena di fornitura» è responsabile della sicurezza del prodotto immesso sul mercato e non può invocare, per escludere la propria responsabilità, quella del proprio dante causa.
Per cui, ad esempio, l’ultimo anello della catena, il distributore, dovrà assicurarsi prima di mettere in vendita il prodotto, che l’importatore o, prima di questi, il fabbricante, abbiano effettuato la preventiva valutazione di sicurezza del prodotto.
Tale valutazione, a norma dell’art. 6 del Regolamento in commento, deve esaminare le caratteristiche del prodotto, fin dalla sua progettazione e poi la composizione, l’imballaggio, le istruzioni d’uso e di assemblaggio, quelle di installazione e manutenzione.
Il Fabbricante dovrà altresì valutare gli effetti su altri prodotti ove sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto fabbricato possa essere utilizzato con altri prodotti; la presentazione del prodotto e la sua etichettatura; le categorie di consumatori ai quali il prodotto è destinato; l’aspetto del prodotto, con particolare attenzione a prodotti che possano assomigliare a prodotti alimentari e che, quindi, possano essere portati alla bocca o succhiati dai bambini o, in genere, da appartenenti a categorie <<deboli>>.
Particolare attenzione dovrà essere posta a prodotti che possano risultare particolarmente attraenti per bambini, anziani o disabili.
La sicurezza dei prodotti digitali andrà valutata anche per rischi derivanti da influenze esterne, compresi malintenzionati, che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza, nonché sulla loro funzionalità evolutiva, ad esempio derivante da aggiornamenti del software, ma anche delle eventuali funzionalità di apprendimento e predittive.
A norma dell’art. 9 del Regolamento in commento, i fabbricanti debbono condurre un’analisi interna dei rischi e redigere idonea documentazione tecnica descrittiva del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali ai fini della loro sicurezza. Ove opportuno, tale analisi dovrà segnalare i rischi possibili e le soluzioni adottate per eliminali o minimizzarli.
La detta documentazione dovrà essere aggiornata tempestivamente ed essere conservata, anche in formato digitale, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
I fabbricanti dovranno poi adeguatamente identificare i prodotti, mediante contrassegni sugli stessi o sull’imballaggio o sul foglio delle istruzioni per l’uso.
L’identificazione del prodotto, le sue caratteristiche tecniche e le istruzioni d’uso, dovranno, ovviamente, essere redatte in una o più lingue comprensibili nel mercato ove il prodotto viene immesso in commercio.
Il fabbricante, o chi per esso, infine, dovrà mettere a disposizione dei consumatori un canale di comunicazione per la segnalazione di incidenti o problemi di sicurezza o per eventuali reclami.
Come dicevamo più sopra, i soggetti che sono a valle del fabbricante e cioè, volta a volta, l’importatore, la piattaforma che permette le vendite a distanza, i fornitori di mercati on line, il distributore, dovranno sempre e preventivamente accertarsi che il fabbricante abbia assolto agli obblighi imposti dal Regolamento, specie se il prodotto proviene da un paese terzo.
È ovvio che la verifica è fattuale e cioè non deve riguardare la sicurezza intrinseca del prodotto ma l’avvenuto assolvimento da parte del fabbricante degli obblighi sanciti dalla norma europea, ma se tale verifica non fosse effettuata, oppure se essa accertasse che il fabbricante non ha adempiuto ai propri obblighi o comunque individuasse motivi per dubitare della sicurezza del prodotto ed esso fosse comunque messo in vendita, tutte le categorie di operatori economici sopra individuati sarebbero potenzialmente responsabili e, quindi, sanzionabili, salvo le azioni di risarcimento danni esercitabili dai consumatori interessati.
Ancora nulla, infine, può dirsi in ordine alle sanzioni, perché a norma dell’art. 44 del Regolamento, sono gli Stati membri dell’Unione a dover stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento.
La norma in esame si limita a prevedere che le dette sanzioni dovranno essere «…efficaci, proporzionate e dissuasive».
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.
(Avv. Giampiero Pino) (Avv. Niccolò Pino)