Vi segnaliamo che il prossimo 30 novembre 2023 scade il termine per l’invio delle Comunicazioni inerenti la “remissione in bonis” dei crediti edilizi introdotta dal c.d “Decreto blocca cessioni” (D.L. 11/2023 convertito in L. 38/2023).
La “remissione in bonis” è un istituto che consente ai contribuenti di rimediare a omissioni e/o ritardi nella presentazione della documentazione necessaria per poter beneficiare dei “bonus edilizi”.
Il citato Decreto ha individuato due nuove ipotesi di “remissione in bonis” di cui è possibile avvalersi pagando una sanzione pari a 250 euro per ogni Comunicazione.
In caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.
Il contribuente che ha sostenuto spese per la riduzione del rischio sismico a partire dal 2022 e non ha presentato l’asseverazione entro il termine stabilito, potrà comunque beneficiare dell’agevolazione fiscale (Sismabonus tradizionale, o Super Sismabonus) inviando tale documentazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della prima quota costante dell’agevolazione.
In alternativa, qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d’imposta, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, l’asseverazione dovrà essere presentata prima della presentazione della Comunicazione di opzione.
In caso di mancata Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura entro il 31 marzo 2023 perché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.
In questo caso il beneficiario potrà effettuare la Comunicazione tardivamente, solo se il cessionario è un “soggetto qualificato” (banche, intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenente ad un gruppo bancario ecc.) e solo per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
La Comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, ossia il 30 novembre 2023.
Con la recente circolare n. 27/E del 07.09.2023 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il versamento dell’importo di 250 euro, ossia il minimo della sanzione prevista dalla normativa: “è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.”
In conclusione: le condizioni previste ai fini del perfezionamento della “remissione in bonis” (rimozione dell’errore/omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun inadempimento rimosso) devono realizzarsi al più tardi entro il 30 novembre 2023.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.
Avv. Nellina Pitto Avv. Giampiero Pino