RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI: CAMBIANO LE REGOLE DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO

Come già segnalato nella precedente circolare del 28.11.2024, la Direttiva UE n. 2024/2853 introduce una serie di disposizioni volte a facilitare l’esercizio dell’azione risarcitoria da parte del consumatore-danneggiato, rafforzando così la tutela riservata a quest’ultimo.

È previsto, innanzitutto, il diritto del consumatore-danneggiato di accedere alle informazioni relative al presunto prodotto difettoso che siano in possesso del fabbricante. Ciò significa che un operatore economico, appartenente ad una delle categorie di soggetti ritenuti responsabili ai sensi della Direttiva, potrà essere costretto a fornire al consumatore-danneggiato dati ed informazioni relativi al presunto prodotto difettoso, favorendo così la dimostrazione della pretesa risarcitoria fatta valere dal consumatore. Il fabbricante non potrà neppure opporre alla richiesta avanzata dal consumatore la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali. Ai sensi della Direttiva, infatti, spetterà ai giudici nazionali valutare di volta in volta quale interesse debba prevalere: se quello del produttore alla salvaguardia del segreto o quello del consumatore a dimostrare la propria pretesa risarcitoria. Conseguentemente, a seguito della propria discrezionale ponderazione tra gli interessi in gioco, l’Autorità giudiziaria potrà comunque ordinare al fabbricante la divulgazione delle informazioni richieste dal consumatore, adottando le misure necessarie per salvaguardare, per quanto possibile, la segretezza delle stesse.

Quanto detto ha almeno tre effetti dirimenti per l’operatore economico che si trovi a doversi difendere da un’azione risarcitoria promossa da un consumatore-danneggiato:

  • gli elementi di prova a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata dal consumatore potrebbero dover essere forniti dallo stesso fabbricante;
  • la scelta su quali informazioni debbano essere fornite al consumatore che le richieda è rimessa alla discrezionalità del giudice, non rappresentando il segreto commerciale un baluardo insuperabile per il danneggiato;
  • qualora il fabbricante non fornisca le informazioni richieste il carattere difettoso del prodotto si presume esistente.

A fianco del diritto di accesso del consumatore alle informazioni possedute dal fabbricante, vi è un’ulteriore previsione contenuta nella Direttiva che determina un notevole alleggerimento dell’onere probatorio gravante sul consumatore-danneggiato. Nelle ipotesi in cui il giudice ritenga che, data la complessità tecnica e scientifica del caso, sia eccessivamente difficile per il danneggiato dimostrare il difetto del prodotto, il danno subito ed il nesso di causalità che li lega, questi potrà presumere l’esistenza degli elementi fondanti la pretesa risarcitoria anche in assenza di prova da parte del consumatore.

In altri termini, il giudice potrà ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul consumatore anche in ipotesi in cui sia stata dimostrata solo la probabilità che il prodotto sia difettoso e che tale difetto sia stata la causa del danno. Non trattandosi di presunzioni assolute l’operatore economico potrà produrre prove contrarie che dimostrino l’assenza del difetto ovvero del nesso di causalità, tuttavia è evidente come la Direttiva alleggerisca notevolmente l’onere probatorio gravante sul consumatore-danneggiato finendo addirittura per farlo ricadere sul fabbricante-convenuto.

Sempre nell’intento di agevolare l’azione risarcitoria del consumatore, la Direttiva estende il termine di decadenza entro cui il danneggiato deve far valere il proprio diritto al risarcimento. Il termine decennale di decadenza, decorrente dalla data in cui il prodotto difettoso è stato immesso nel mercato ovvero dal momento in cui è stato immesso nel mercato il prodotto a seguito di una modifica sostanziale, viene esteso a 25 anni qualora il consumatore non abbia potuto avviare il procedimento risarcitorio nel termine decennale stante la latenza delle lesioni causate dal difetto del prodotto.

Lo studio resta a disposizioni per ogni chiarimento necessario.

(Avv. Giampiero Pino)          (Dott.ssa Martina Badiali)

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