RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI: LE NUOVE DEFINIZIONI INTRODOTTE DALLA NUOVA DIRETTIVA (UE) 2024/2853

Facendo seguito alla precedente circolare del 28.11.2024, illustriamo le principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2853 con riguardo alle definizioni utili ai fini dell’individuazione della responsabilità per prodotti difettosi immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 09.12.2026.

Come già anticipato, per stare al passo con la costante innovazione tecnologica, la nuova Direttiva estende sia il novero che il contenuto delle definizioni utili ai fini dell’individuazione delle responsabilità per danno da prodotto difettoso.

In primo luogo, viene ampliata la definizione di «prodotto», che ricomprenderà non soltanto i classici beni materiali e tangibili, ma anche i software, con la sola esclusione di quelli open source. Ciò significa che il fabbricante di un prodotto integrato con software o file digitali potrà rispondere anche per i difetti di questi ultimi.

Uno degli obiettivi della nuova Direttiva è, infatti, quello di rendere più effettiva la tutela del consumatore. Per farlo, verrà introdotto un sistema articolato di responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nell’immissione sul mercato e/o nella messa in servizio di prodotti difettosi e verranno estesi i casi in cui detti soggetti saranno chiamati a risponderne.

Di fatto, da un lato, il «fabbricante», e/o gli altri operatori economici eventualmente responsabili, potranno rispondere per i danni anche nel caso in cui il difetto non esistesse al momento dell’immissione nel mercato o della messa in servizio, ma sia dovuto ad aggiornamenti o migliorie successive dei software integrati al prodotto materiale, ovvero alla mancanza di aggiornamenti o migliorie necessari per la sicurezza. 

Dall’altro, pur rimanendo ferma la responsabilità del fabbricante del prodotto difettoso e/o il fabbricante di un componente difettoso, assumeranno rilevanza anche altri operatori economici coinvolti.

Per fare un esempio concreto, con l’entrata in vigore della Direttiva, anche le piattaforme online dovranno rispondere degli eventuali difetti dei prodotti venduti, salvo soltanto il caso in cui svolgano il mero ruolo di intermediario.

Per concludere, un’altra importante novità sarà l’innovazione e l’ampliamento della definizione di

danno risarcibile.

Nell’attuale disciplina, per «danno» si intende il solo danno causato da morte o da lesioni personali.

Con la nuova direttiva, invece, si comprenderanno anche i danni psicologici, il danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, ad eccezione di quello difettoso in sé, ma anche la distruzione e corruzione di dati non utilizzati a fini professionali.

Lo Studio resta come sempre a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

(Avv. Giampiero Pino)                 (Dott.ssa Martina Badiali)                  (Dott.ssa Emma Vannelli)

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